Accesso Civico
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Servizio attivo
Accesso civico semplice e Accesso Civico Generalizzato
A chi è rivolto
A tutti i cittadini (persone fisiche, associazioni, fondazioni, società) che hanno interesse ad accedere ai documenti prodotti dall'Ente.
Descrizione
Accesso civico agli atti ed alle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria (accesso civico semplice): l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (cd. accesso civico semplice).
Accesso civico semplice (art. 5, c. 1 d. lgs. 33/2013)
L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica ed è presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Accesso civico generalizzato (cd. FOIA): chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ai sensi dell'articolo 5-bis del d. lgs. 33/2013.
Accesso civico generalizzato (art. 5, c. 2 d. lgs. 33/2013)
L'istanza di accesso civico identifica i dati o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio Protocollo.
L'istanza di accesso civico identifica i dati o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio Protocollo.
Per tale finalità si può esercitare il diritto di accesso generalizzato previsto dall'art. 5 comma 2 e 5 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33.
Le richieste sono inammissibili laddove l'oggetto sia troppo generico e tale da non permettere di identificare la documentazione richiesta.
Come fare
La richiesta può essere effettuata dall'interessato o da un altro soggetto, purché in possesso di delega del beneficiario.
È necessario indicare i documenti per cui si richiede visione o copia e, in caso di accesso documentale, la motivazione della richiesta.
È necessario indicare i documenti per cui si richiede visione o copia e, in caso di accesso documentale, la motivazione della richiesta.
Per l'esercizio di entrambe le forme di accesso civico non è necessaria alcuna legittimazione soggettiva del richiedente.
l procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati (fatta salva l'ipotesi di sospensione dei termini prevista dall'art. 5, comma 5 del d. lgs. 33/2013 nell'ipotesi in cui siano individuati controinteressati). In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Rimedi nel caso di rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può: presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può: presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Se l'accesso é stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del d. lgs. 33/2013, il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.
Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.
Cosa serve
Nel caso in cui si richieda il ritiro o la visione dei documenti presso gli uffici dell'Ente (dopo aver ottenuto l'autorizzazione) è necessario prenotare un appuntamento presso gli uffici.
Qualora la domanda venga presentata in nome e/o per conto di una persona giuridica è necessario poi allegare alla domanda copia di un documento d'identità del delegante.
Se la documentazione richiesta è in formato digitale la trasmissione avviene mediante e-mail.
Qualora la domanda venga presentata in nome e/o per conto di una persona giuridica è necessario poi allegare alla domanda copia di un documento d'identità del delegante.
Se la documentazione richiesta è in formato digitale la trasmissione avviene mediante e-mail.
Cosa si ottiene
Il diritto di prendere visione del documento recandosi presso l'Ente o di riceverne una copia in formato digitale.
L'ottenimento della copia o la presa visione del documento possono essere impediti da soggetti controinteressati.
L'ottenimento della copia o la presa visione del documento possono essere impediti da soggetti controinteressati.
Tempi e scadenze
30 giorni
Costi
Gratuito
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizio Finanziario
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Documenti
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Regolamenti
Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 18/06/2026 13:44:45
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