Descrizione
Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione e gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile sono ammessi al voto nella propria abitazione.
Tali elettori, nel periodo compreso tra il 40° (quarantesimo) ed il 20° (ventesimo) giorno antecedente la data della votazione (tra il 10 febbraio 2026 ed il 2 marzo 2026), devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste sono iscritti la dichiarazione attestante la volontà di votare presso la propria dimora, indicandone l’indirizzo completo ed un recapito telefonico. A tale dichiarazione devono essere allegati:
- la copia della tessera elettorale;
- la copia del documento di identità;
- un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda sanitaria attestante l’infermità fisica e la dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali o la gravissima infermità e la non trasportabilità. Il certificato medico dovrà riprodurre quindi l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del decreto legge 27 gennaio 2006 n. 1, convertito dalla legge n. 22/2006 e modificato dalla legge n. 46/2009.
Tali elettori, nel periodo compreso tra il 40° (quarantesimo) ed il 20° (ventesimo) giorno antecedente la data della votazione (tra il 10 febbraio 2026 ed il 2 marzo 2026), devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste sono iscritti la dichiarazione attestante la volontà di votare presso la propria dimora, indicandone l’indirizzo completo ed un recapito telefonico. A tale dichiarazione devono essere allegati:
- la copia della tessera elettorale;
- la copia del documento di identità;
- un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda sanitaria attestante l’infermità fisica e la dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali o la gravissima infermità e la non trasportabilità. Il certificato medico dovrà riprodurre quindi l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del decreto legge 27 gennaio 2006 n. 1, convertito dalla legge n. 22/2006 e modificato dalla legge n. 46/2009.
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Ultimo aggiornamento pagina: 30/01/2026 15:43:43